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D.M. LL.PP.. 31/01/2001 n. 4/2001
d) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. Tranne che per i lavori di manutenzione e per gli scavi archeologici, tutte le opere pubbliche non possono avere inizio se non quando sia stato redatto il progetto esecutivo e non sia intervenuta l’approvazione da parte dell’amministrazione. Da ciò il principio secondo cui il progetto esecutivo è condizione indispensabile per l’esecuzione lavori (art. 19, comma 5 bis , della Legge 109/94). Il quadro delle nuove regole precedentemente delineato, che ha sostanzialmente sancito nel dettaglio l’effettivo contenuto dell’attività progettuale a carico dell’amministrazione e il corrispondente limite che demarca gli obblighi di quest’ultima e quelli dell’appaltatore, non esclude la possibilità di introdurre modifiche, né la qualità esecutiva del progetto è, di per sé, un ostacolo assoluto al maggior dettaglio degli elaborati progettuali, quando ciò si rilevi necessario od utile, anche in rapporto alle specifiche tecnologie che può offrire l’impresa. Ma ciò in limiti precisi che saranno di seguito indicati. Una conferma indiretta si ricava dall’art. 25, 3° comma, prima parte, laddove è previsto che il direttore lavori introduca modifiche per risolvere aspetti di dettaglio. Né, sotto il profilo in esame, appare irrilevante la qualità dell’appaltatore come esecutore qualificato e non come nudus minister, e cioè come mero esecutore materiale, perché si svilirebbe l’apporto che discende dalle necessarie valutazioni che autonomamente l’impresa è tenuta a fare dei dati in base ai quali realizzare l’opera (vedere oneri di collaborazione con l’esecuzione dei lavori). Il principio civilistico della diligenza professionale (art. 1176, comma 2, del cod. civ.), la natura imprenditoriale che ogni soggetto esecutore riveste (ex
art. 2082 cod. civ.), il grado di specializzazione tecnica che l’attività di costruzione richiede ed il necessario possesso di significativi requisiti di idoneità tecnica, organizzativa e finanziaria (qualificazione), consentono all’appaltatore di interloquire con la stazione appaltante, ma nel rispetto delle previsioni del progetto esecutivo come documento compiutamente definito dall’amministrazione e da essa approvato, e che, ordinariamente, le imprese concorrenti conoscono in sede di gara. Orbene, per quanto precede, si può, in primo luogo, affermare che il progetto esecutivo, in coerenza con i livelli di progettazione precedenti, deve necessariamente fornire una chiara rappresentazione, in relazione a qualunque opera da realizzare, di tutte le caratteristiche dimensionali e tipologiche e di ogni sua componente con un grado di definizione e di dettaglio che sia il maggiore possibile. In tal senso l’art.35 del nuovo regolamento n.554/99 definisce il progetto esecutivo come “la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni”, con la conseguenza che esso di norma costituisce uno strumento operativo direttamente utilizzabile in cantiere per l’esecuzione dei lavori. Fermo restando che i particolari costruttivi devono far parte del progetto esecutivo e non possono essere rinviati alla fase esecutiva e rimessi a carico dell’appaltatore, occorre tenere conto che taluni elementi costruttivi, non espressamente descritti nel progetto esecutivo, possono essere desunti dalla lettura coordinata del complesso degli elaborati; oppure una migliore definizione può aversi in corso d’opera a cura della direzione dei lavori. Altre volte si tratta di elementi non espressamente descritti, ma da dimensionare in sede di dettaglio costruttivo per gli inevitabili adattamenti di cantiere in concreto necessari. Sulla base di quanto da ultimo indicato non risulta oggi ammissibile prevedere a carico dell’impresa la possibile modifica del progetto ovvero l’assunzione della piena responsabilità tecnica dell’esecuzione quale che sia la effettività esecutiva del progetto. Inoltre, è possibile prospettare che, in progetti caratterizzati da una notevole complessità tecnica, anche in relazione alla articolata conformazione architettonica non modulare dell’opera ed in cui può sussistere un inevitabile margine di relativa approssimazione nella completezza della rappresentazione progettuale, ove non si ricorra a procedure diverse quale l’appalto concorso o l’appalto integrato, l’amministrazione - in base alla norma che attribuisce alla potestà del direttore dei lavori di fornire in corso d’opera le istruzioni necessarie alla perfetta realizzazione anche mediante la risoluzione di aspetti di dettaglio in relazione a circostanze contingenti -possa prevedere, nell’atto di conferimento dell’incarico di progettazione a terzi, l’impegno del progettista a collaborare alle integrazioni di dettaglio che emergessero, secondo la direzione lavori, come necessarie in sede esecutiva. Tutto ciò con il risultato di evitare maggiori oneri e di far rimanere il costo della progettazione e quello della esecuzione nei limiti originari. In base a quanto ora precisato può chiarirsi il significato e la portata che assume la cosiddetta “cantierizzazione” che, eventualmente, venga indicata nel capitolato speciale di appalto e negli altri atti contrattuali come attività posta a carico dell’appaltatore. La “cantierizzazione” è un termine, ormai, di uso comune. Essa non può certo consistere nel completamento del progetto esecutivo il quale non deve, in base alle nuove norme, risultare tale da rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, nè implicare attività progettuale destinata a colmare lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo, ma deve intendersi come produzione di quella documentazione che l’esecutore elabora per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, cioè, l’attività propria dell’impresa che ha piena competenza nel determinare la organizzazione dei lavori. Rientrano, pertanto, fra gli oneri ed i compiti a carico dell’appaltatore esclusivamente quelli relativi all’organizzazione delle attività costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti. Nella pratica ciò si verifica, per esempio, nel caso di impiego di manufatti prefabbricati, prodotti in serie. Infatti, il progettista è responsabile essenzialmente dell’organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti (art.9, ultimo comma, della Legge 5.11.1971, n.1086), mentre il relativo dimensionamento e calcolo rientra principalmente tra i compiti del produttore. D’altra parte, la scelta delle ditte fornitrici dei prodotti prefabbricati deve essere riservata all’appaltatore e non può essere predefinita, se non violando le norme di mercato, e gli elaborati redatti in ragione delle caratteristiche specifiche del prodotto prefabbricato, sovente soggetto ad omologazione, sono appunto il frutto di attività di “cantierizzazione”. Anche nel caso delle forniture e posa in opera di macchine o parti di impianto, l’appaltatore redige elaborati di “cantierizzazione”, in aggiunta a quelli progettuali, in relazione ai prodotti industriali prescelti sulla base delle specifiche tecniche previste nel progetto esecutivo; ad esempio, nel caso di impianti tecnologici, il compito del progettista è quello di individuare le caratteristiche prestazionali dell’impianto ma non il marchio e le conseguenti specifiche condizioni di posa in opera che tengano conto delle esigenze di ingresso ed uscita delle canalizzazioni e dei collegamenti che determinano, in generale, anche la predisposizione degli alloggiamenti e dei fori nelle strutture e nelle pareti murarie. Per le svolte considerazioni è da ritenere che la “cantierizzazione” costituisca la redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto e l’esecuzione, consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale dell’esecutore. In sostanza la stessa costituisce l’insieme di quelle attività e relativi documenti (piani operativi, piani di approvvigionamento e calcoli e grafici delle opere provvisionali) che l’art. 35 del D.P.R. 554/99 non prevede facciano parte del progetto esecutivo. Il Segretario Il Presidente
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